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Se il danneggiato non collabora con l'assicuratore per far valutare il danno, la successiva domanda giudiziale è improponibile. Lo dice la Suprema Corte, che con sentenza del 25.1.2018, si è pronunciata sull'improponibilità della domanda qualora il danneggiato non collabori (art. 148 Codice assicurazioni) a far visionare il mezzo (e di conseguenza anche non sottoponendosi a visita medico-legale).

 

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