Maggio 2018: le Sezioni Unite della Cassazione confermano la non cumulabilità tra indennizzo e risarcimento e la detrazione della rendita INAIL dal risarcimento
Importanti principi confermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
1) Non cumulabilità indennizzo su polizza infortuni e risarcimento
2) Detrazione della rendita INAIL per inabilità permanente dal risarcimento dovuto
Con due recentissime sentenze, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato la non cumulabilità tra quanto il danneggiato ha percepito come indennizzo in ambito di polizza privata contro gli infortuni e il risarcimento cui avrebbe diritto dal responsabile civile.
La Suprema Corte ha anche ribadito che la rendita INAIL per l’infortunio sul lavoro, va detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile.
Questi i principi di diritto enunciati:
“Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” Cass Civ. sez Un. n. 12565 del 22.5.2018.
“l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”. Cass Civ. sez Un. 12566 del 22.5.2018.
Secondo il primo principio, Il ristoro per il fatto illecito deve essere liquidato sottraendo all’ammontare della lesione risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa che deriva dalla polizza contro i danni già riscossa dal danneggiato-assicurato. Opera infatti il principio di compensatio lucri cum damno: quando si verifica un sinistro causato da un terzo, alla vittima che si era assicurata contro i danni competono i due distinti diritti di credito - indennizzo e risarcimento - che hanno fonte e titolo diversi, ma tendono allo stesso fine, cioè riparare alle conseguenze patite dal danneggiato-assicurato, mentre la lesione non può essere fonte di lucro.
Dopo il ristoro, il danneggiato non può trovarsi in una condizione patrimoniale favorevole rispetto a prima del fatto illecito. Se l’evento pregiudizievole porta anche un vantaggio, quest’ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell’entità del risarcimento: la misura del ristoro non deve superare quella dell’interesse leso o condurre a un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
Impossibile quindi cumulare le due erogazioni per lo stesso danno subito anche quando l'istituto o l’assicuratore privato non abbiano esercitato il diritto di regresso.
In base al secondo principio, le Sez. Unite hanno chiarito che il cumulo dei benefici, rispettivamente di carattere indennitario INAIL e risarcitorio, determinerebbe nei fatti una locupletazione del danneggiato, strutturalmente incompatibile con la natura meramente reintegratoria della responsabilità civile, tenuto conto che il risarcimento non può creare in favore del danneggiato una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non fosse avvenuto, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dall'illecito.
In sostanza, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva d’indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito.
E’ principio che deriva dall’art. 1223 Cc, secondo cui il risarcimento deve comprendere la perdita e il mancato guadagno in quanto conseguenze immediate e dirette del fatto illecito: l’accertamento conclusivo deve dunque tenere conto anche delle eventuali poste positive in applicazione della regola del nesso causale, altrimenti si va oltre i limiti riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
RCA: se il danneggiato non collabora, l'azione di risarcimento è improcedibile
<Cassazione civile m 1829-2018 improcedibilità domanda 145-148 Cda>
La sentenza lega indissolubilmente l’art. 145 Cda sulla proponibilità della domanda, con le disposizioni di cui all’art. 148 Cda, che pur riguardando i termini per formulare un’offerta, determinano, in caso di mancata collaborazione, anche l’improponibilità della domanda.
La proponibilità della domanda risarcitoria è legata pertanto, sia a un presupposto formale (art. 145 richiesta risarcitoria), sia un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio”.
Questo il principio di diritto: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”.
Mediazione reintrodotta dal 20.9.2013
Il Governo Letta ha reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione (DL convertito in legge 98/2013)
Le novità principali:
1) Tolta la r.c. auto dalla mediazione e aggiunta la responsabilità sanitaria
2) Ridotta la durata della mediazione a tre mesi
3) Competenza territoriale del mediatore uguale a quella del giudice della fuura controversia
4) Obbligo assistenza di un avvocato.
5) Mediazione sarà condizione di procedibilità della domanda per quattro anni.
6) ATP esclusi dalla mediazione
Nuove Tabelle 2013 per danno non patrimoniale dell'Osservatorio di Milano
Sono state emanate dall’Osservatorio sulla giustizia civile del tribunale di Milano le nuove Tabelle 2013 per la liquidazione del danno non patrimoniale
da € 163.080 a € 326.150 euro per ciascun genitore per la morte di un figlio e figlio per la morte di un genitore e per il coniuge (non separato) o convivente sopravvissuto: fratelli/sorelle e nonni da € 23.600 a e 141.620;
Confermata prescrizione biennale nei diritti derivanti da contratto assicurativo (art. 2952/II comma c.c.)
Il D.L. 179/2012 (cosiddetto "Decreto Crescita") è stato definitivamente convertito nella L. 221/2012. L’art. 22 c. 14 , che incide sulla formulazione dell’art. 2952 c. 2 c.c., è stato modificato rispetto al testo originario, che pareva portare il termine prescrizionale in questione a 10 anni per ogni contratto assicurativo: il testo finale non modifica la prescrizione biennale, introdotta dal 28/10/2008 in luogo della precedente annuale, e si limita ad elevare invece a 10 anni solo la prescrizione contrattuale in materia di polizze Vita.
Mediazione non più obbligatoria
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità' costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Le motivazioni “…devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione”. La decisione, tuttavia, leggendo il comunicato diramato dalla Corte, riguarderebbe solo l’art. 5 del D.Lgs. 28/10 il quale prevede, appunto, l’obbligatorietà della mediazione. Ovviamente, a cascata rimarranno coinvolte anche le altre disposizione che facevano rinvio all’art. 5 c. 1, come ad esempio quella di cui all’art. 8 c. 5 seconda parte, il quale prevede che “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Rimangono, dunque, in piedi le altre forme di mediazione: facoltativa, delegata e contrattuale.
DL liberalizzazioni
Pubblicato in GU 24 marzo 2012, n. 71 il testo del DL Liberalizzazioni (Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1)
Tra le novità principali in ambito di rcauto (art. 32)
Processo civile: dal 6.10.2011 in vigore la riforma: da 33 a 3 riti
Secondo tale riforma gli attuali 33 riti civili si riducono a tre:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile. Tra le tante modifiche si segnala il dimezzamento dei termini per il ricorso sulle multe che scendono da 60 a 30 giorni.
Danno non patrimoniale: Tanella Unica Nazionale
Via libera alla nuova tabella unica nazionale sul danno biologico per le menomazioni alla integrità psicofisica compresa fra 10 e 100 punti di invalidità.
Nella riunione del 3 agosto scorso il Governo ha infatti approvato lo schema di DPR in esecuzione all'articolo 138 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005). Lo scopo della nuova tabella, elaborata da una apposita Commissione istituita presso il Ministero della salute a seguito di quanto disposto dal Codice delle assicurazioni private del 2005, è quello di superare le singole tabelle elaborate dai Tribunali al fine di uniformare i coefficienti su tutto il territorio nazionale, superando ingiustificate difformità.
L'entrata in vigore del DPR determinerà l'applicazione vincolante dei suoi valori per tutti i giudici e in ogni contenzioso pendente al momento dell'entrata in vigore del provvedimento.
Da più parti sono state sollevate alcune critiche al provvedimento la cui applicazione determinerebbe un calo dal 40% al 50% risarcimenti del danno alla persona in caso di sinistro stradale.
Mediaconciliazione
Sulla “Gazzetta Ufficiale” del 29.8.2011 è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia 6 luglio 2011 n. 145: “Regolamento recante modifica al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”. Si va dalla previsione di un rafforzamento della vigilanza del ministero sugli enti, all’aggiornamento dei mediatori; dall’obbligo di svolgere l’incontro anche in contumacia della controparte, con la previsione però di una soglia fissa di spesa, sino all’irrigidimento nei criteri di assegnazione delle controversie, valorizzando la laurea.