Se il danneggiato non collabora con l'assicuratore per far valutare il danno, la successiva domanda giudiziale è improponibile. Lo dice la Suprema Corte, che con sentenza del 25.1.2018, si è pronunciata sull'improponibilità della domanda qualora il danneggiato non collabori (art. 148 Codice assicurazioni) a far visionare il mezzo (e di conseguenza anche non sottoponendosi a visita medico-legale).
16.7.2014 Aggiornati gli importi delle tabelle danno biologico di lieve entità
Con decreto ministeriale del 2.6.2014 sono stati aggiornati gli importi stabiliti dall'art. 139 Codice delle Assicurazioni, per il calcolo del danno biologico di lieve entità (0-9%)
L'importo per ogni giorno d'inabilità totale è oora pari a € 46,43
L'importo base per il calcolo dell'invalidità permanente è aggiornato a € 795,91 a punto.
Importanti principi confermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
1) Non cumulabilità indennizzo su polizza infortuni e risarcimento
2) Detrazione della rendita INAIL per inabilità permanente dal risarcimento dovuto
Con due recentissime sentenze, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato la non cumulabilità tra quanto il danneggiato ha percepito come indennizzo in ambito di polizza privata contro gli infortuni e il risarcimento cui avrebbe diritto dal responsabile civile.
La Suprema Corte ha anche ribadito che la rendita INAIL per l’infortunio sul lavoro, va detratta dall’ammontare del risarcimento dovuto dal responsabile civile.
Questi i principi di diritto enunciati:
“Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” Cass Civ. sez Un. n. 12565 del 22.5.2018.
“l'importo della rendita per l'inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, al danneggiato da parte del terzo responsabile del fatto illecito”. Cass Civ. sez Un. 12566 del 22.5.2018.
Il D.L. 179/2012 (cosiddetto "Decreto Crescita") è stato definitivamente convertito nella L. 221/2012. L’art. 22 c. 14 , che incide sulla formulazione dell’art. 2952 c. 2 c.c., è stato modificato rispetto al testo originario, che pareva portare il termine prescrizionale in questione a 10 anni per ogni contratto assicurativo: il testo finale non modifica la prescrizione biennale, introdotta dal 28/10/2008 in luogo della precedente annuale, e si limita ad elevare invece a 10 anni solo la prescrizione contrattuale in materia di polizze Vita.